La sostituzione del medico di medicina generale: principali regole, diritti e doveri

 

L'approfondimento redatto in collaborazione con Pacini Editore dal Dott. Piercarlo Salari, medico e divulgatore scientifico, è una utile panoramica sul tema sempre attuale delle sostituzioni del MMG.

sostituzioni MMG

La sostituzione del MMG: una panoramica

L’approssimarsi del periodo estivo richiama l’attenzione del medico di medicina generale sull’obbligo di reperire un sostituto in grado di garantire la continuità dell’assistenza ai propri pazienti già a partire dal primo giorno di assenza. 

Naturalmente questa eventualità potrebbe capitare in qualsiasi momento dell’anno, in maniera anche del tutto improvvisa e imprevedibile, e il presente articolo si propone di ricordare i principali aspetti normativo-legali definiti dalla normativa vigente, in particolare l’ACN per la Medicina Generale (versione 2024) e i riferimenti precedenti ancora in vigore (come gli articoli 36 e 37 dell’ACN 2005-2009).

 

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Il dovere di comunicazione

L’articolo 36 dell’ACN stabilisce che la sostituzione del medico è obbligatoria fin dal primo giorno di assenza e deve seguire delle precise modalità operative: in caso di assenza pari o inferiore a tre giorni consecutivi, è sufficiente una comunicazione al referente dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), mentre per assenze superiori a tre giorni consecutivi è obbligatorio darne comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

La notifica alla struttura sanitaria deve riportare la durata prevista dell’assenza, la motivazione e il nominativo del medico incaricato della sostituzione; parallelamente, gli assistiti devono essere informati sulla durata e sulla modalità della sostituzione. La normativa attuale definisce in maniera chiara i requisiti per poter assumere tale incarico. Sono infatti autorizzati a effettuare sostituzioni:

 

  • I medici abilitati e iscritti all’Ordine professionale (professionisti che hanno completato il percorso di abilitazione e che risultano regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici);
  •  I medici in formazione specifica in Medicina Generale: secondo quanto affermato anche dalla FIMMG, è consentito anche agli specializzandi di effettuare sostituzioni, nel rispetto delle condizioni previste. Per i medici in formazione questa possibilità è attualmente riconosciuta fino al 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe future.

 

I requisiti del sostituto

L’articolo 21 identifica poi alcune situazioni di incompatibilità con l’esercizio della Medicina Generale convenzionata –in cui il sostituto deve formalmente dichiarare di non rientrare – tra cui:

  • la titolarità di altri rapporti di lavoro dipendente o convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • lo svolgimento di attività professionali in conflitto di interessi con il SSN;
  • l’esercizio di funzioni come medico specialista ambulatoriale accreditato interno, veterinario, biologo, chimico, psicologo o pediatra di libera scelta;
  • il percepimento di una pensione.

Gli obblighi del sostituto

I principali obblighi del medico sostituto si possono così riassumere:

  • l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti per il medico titolare;
  • il rispetto dell’orario di ambulatorio del medico sostituito e la garanzia dell'attività secondo le sue modalità organizzative, inclusi l’apertura dello studio, la modalità di accesso (su appuntamento o accesso diretto), l’eventuale disponibilità telefonica e domiciliare; 
  • la non accettazione della scelta degli assistiti del medico sostituito;
  • il rispetto della normativa su privacy e gestione dei dati sanitari;
  • l’utilizzo del ricettario del medico sostituito e strumenti informatici (per esempio la prescrizione elettronica, la trasmissione di certificati all’INPS, e così via).

La determinazione del compenso

Il medico sostituto percepisce un compenso pari al 70% di quello spettante al medico titolare, con le seguenti variazioni stagionali: 

  • intero nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
  • maggiorato del 20% nel periodo dicembre-marzo; 
  • ridotto del 20% nel periodo giugno-settembre. 

Sono previsti dei compensi aggiuntivi per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) e integrata (ADI).

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