La sostituzione del medico di medicina generale: principali regole, diritti e doveri
L'approfondimento redatto in collaborazione con Pacini Editore dal Dott. Piercarlo Salari, medico e divulgatore scientifico, è una utile panoramica sul tema sempre attuale delle sostituzioni del MMG.
Cosa troverai in questo articolo
La sostituzione del MMG: una panoramica
L’approssimarsi del periodo estivo richiama l’attenzione del medico di medicina generale sull’obbligo di reperire un sostituto in grado di garantire la continuità dell’assistenza ai propri pazienti già a partire dal primo giorno di assenza.
Naturalmente questa eventualità potrebbe capitare in qualsiasi momento dell’anno, in maniera anche del tutto improvvisa e imprevedibile, e il presente articolo si propone di ricordare i principali aspetti normativo-legali definiti dalla normativa vigente, in particolare l’ACN per la Medicina Generale (versione 2024) e i riferimenti precedenti ancora in vigore (come gli articoli 36 e 37 dell’ACN 2005-2009).
Il dovere di comunicazione
L’articolo 36 dell’ACN stabilisce che la sostituzione del medico è obbligatoria fin dal primo giorno di assenza e deve seguire delle precise modalità operative: in caso di assenza pari o inferiore a tre giorni consecutivi, è sufficiente una comunicazione al referente dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), mentre per assenze superiori a tre giorni consecutivi è obbligatorio darne comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
La notifica alla struttura sanitaria deve riportare la durata prevista dell’assenza, la motivazione e il nominativo del medico incaricato della sostituzione; parallelamente, gli assistiti devono essere informati sulla durata e sulla modalità della sostituzione. La normativa attuale definisce in maniera chiara i requisiti per poter assumere tale incarico. Sono infatti autorizzati a effettuare sostituzioni:
- I medici abilitati e iscritti all’Ordine professionale (professionisti che hanno completato il percorso di abilitazione e che risultano regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici);
- I medici in formazione specifica in Medicina Generale: secondo quanto affermato anche dalla FIMMG, è consentito anche agli specializzandi di effettuare sostituzioni, nel rispetto delle condizioni previste. Per i medici in formazione questa possibilità è attualmente riconosciuta fino al 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe future.
I requisiti del sostituto
L’articolo 21 identifica poi alcune situazioni di incompatibilità con l’esercizio della Medicina Generale convenzionata –in cui il sostituto deve formalmente dichiarare di non rientrare – tra cui:
- la titolarità di altri rapporti di lavoro dipendente o convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- lo svolgimento di attività professionali in conflitto di interessi con il SSN;
- l’esercizio di funzioni come medico specialista ambulatoriale accreditato interno, veterinario, biologo, chimico, psicologo o pediatra di libera scelta;
- il percepimento di una pensione.
Gli obblighi del sostituto
I principali obblighi del medico sostituto si possono così riassumere:
- l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti per il medico titolare;
- il rispetto dell’orario di ambulatorio del medico sostituito e la garanzia dell'attività secondo le sue modalità organizzative, inclusi l’apertura dello studio, la modalità di accesso (su appuntamento o accesso diretto), l’eventuale disponibilità telefonica e domiciliare;
- la non accettazione della scelta degli assistiti del medico sostituito;
- il rispetto della normativa su privacy e gestione dei dati sanitari;
- l’utilizzo del ricettario del medico sostituito e strumenti informatici (per esempio la prescrizione elettronica, la trasmissione di certificati all’INPS, e così via).
La determinazione del compenso
Il medico sostituto percepisce un compenso pari al 70% di quello spettante al medico titolare, con le seguenti variazioni stagionali:
- intero nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
- maggiorato del 20% nel periodo dicembre-marzo;
- ridotto del 20% nel periodo giugno-settembre.
Sono previsti dei compensi aggiuntivi per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) e integrata (ADI).