L'approfondimento redatto in collaborazione con Pacini Editore dal Dott. Piercarlo Salari, medico e divulgatore scientifico, è una utile panoramica sul tema sempre attuale delle sostituzioni del MMG.
L’approssimarsi del periodo estivo richiama l’attenzione del medico di medicina generale sull’obbligo di reperire un sostituto in grado di garantire la continuità dell’assistenza ai propri pazienti già a partire dal primo giorno di assenza.
Naturalmente questa eventualità potrebbe capitare in qualsiasi momento dell’anno, in maniera anche del tutto improvvisa e imprevedibile, e il presente articolo si propone di ricordare i principali aspetti normativo-legali definiti dalla normativa vigente, in particolare l’ACN per la Medicina Generale (versione 2024) e i riferimenti precedenti ancora in vigore (come gli articoli 36 e 37 dell’ACN 2005-2009).
L’articolo 36 dell’ACN stabilisce che la sostituzione del medico è obbligatoria fin dal primo giorno di assenza e deve seguire delle precise modalità operative: in caso di assenza pari o inferiore a tre giorni consecutivi, è sufficiente una comunicazione al referente dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), mentre per assenze superiori a tre giorni consecutivi è obbligatorio darne comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
La notifica alla struttura sanitaria deve riportare la durata prevista dell’assenza, la motivazione e il nominativo del medico incaricato della sostituzione; parallelamente, gli assistiti devono essere informati sulla durata e sulla modalità della sostituzione. La normativa attuale definisce in maniera chiara i requisiti per poter assumere tale incarico. Sono infatti autorizzati a effettuare sostituzioni:
L’articolo 21 identifica poi alcune situazioni di incompatibilità con l’esercizio della Medicina Generale convenzionata –in cui il sostituto deve formalmente dichiarare di non rientrare – tra cui:
I principali obblighi del medico sostituto si possono così riassumere:
Il medico sostituto percepisce un compenso pari al 70% di quello spettante al medico titolare, con le seguenti variazioni stagionali:
Sono previsti dei compensi aggiuntivi per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) e integrata (ADI).