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La responsabilità del medico in telemedicina | MioDottore

Scritto da Domenico De Cicco | MioDottore | lug 09, 2023

La telemedicina è senza dubbio una delle innovazioni in campo sanitario che sta rivoluzionando di più il lavoro dei professionisti della sanità e la relazione con i pazienti. Tanti sono i vantaggi evidenziati da numerosi studi - dalla gestione di alcune terapie croniche a una maggiore vicinanza tra professionisti e assistiti - e la pandemia ha favorito un’accelerazione nell’introduzione di servizi in telemedicina.

Lo vediamo insieme.


Perché ricorrere alla telemedicina è indispensabile

Prima di addentrarci nel delicato discorso delle responsabilità, è utile ricordare cosa intendiamo per telemedicina. Secondo il Decreto del Ministero della Salute n.77 del 23 maggio 2022, infatti, “la telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria a distanza, abilitata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti (telemedicina professionista sanitario - assistito) o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina professionista sanitario - professionista sanitario)”.

 

Si tratta quindi di una modalità di lavoro che può svolgersi a distanza.

 

La pandemia da Covid-19 ha reso evidenti i vantaggi di questa tipologia di relazione sia tra medico e paziente sia tra professionisti sanitari. Poter seguire a distanza gli assistiti, per esempio, permette di rinsaldare la relazione terapeutica, ma anche di risparmiare tempo e spesso risorse economiche. Tra gli ambiti che ne possono beneficiare di più c’è senza dubbio la gestione dei pazienti cronici che, senza doversi sistematicamente recare in ambulatorio, possono essere monitorati a distanza, ma non è il solo caso. Anche la medicina dello sport può trarre concreti vantaggi dalla diffusione della telemedicina, come l’opportunità di lavorare insieme a professionisti che lavorano distanti (anche in altri Paesi) e quindi offrire al paziente la cura più adatta e avanzata. 

Il Ministero della Salute riassume così i benefici che derivano da un’applicazione capillare di servizi in telemedicina:

  • equità di accesso all’assistenza sanitaria;
  • migliore qualità dell’assistenza garantendo la continuità delle cure;
  • miglior efficacia, efficienza, appropriatezza;
  • contenimento della spesa.

Telemedicina e professionisti: quale responsabilità per il medico?

La telemedicina, dunque, non può essere abbandonata dopo la pandemia, ma piuttosto integrata in maniera sistematica all’interno dell’attività di centri medici e poliambulatori. 

Proprio per questo è fondamentale chiarire il tema della responsabilità sanitaria.

Nuovamente è la norma a fornirci una prima risposta. La Legge Gelli, ovvero la legge n. 24 del 2017, definisce le regole di riparto delle responsabilità tra struttura sanitaria e singolo esercente e stabilisce che la struttura risponde anche per le prestazioni svolte attraverso la telemedicina. 

In altre parole, valgono le stesse regole che si applicano quando il professionista sanitario lavora nella struttura e con il paziente in presenza. Tuttavia, la prassi ha evidenziato come la telemedicina ponga sfide differenti.

Sebbene il quadro di responsabilità sia quello “tradizionale”, le condizioni di relazione con il paziente presentano eventuali rischi diversi dalle visite di persona.

Errato utilizzo della telemedicina: quali sono i possibili scenari di rischio per il medico?

Più che la responsabilità, quindi, è importante che i professionisti e le strutture che offrono servizi in telemedicina mettano a fuoco quali sono i potenziali scenari critici per poter prevenire eventuali errori

Quando ricorrere alla telemedicina

È il medico a valutare in quali situazioni è preferibile impiegare la telemedicina e quando no, e da questa scelta deriva la responsabilità sanitaria. Può capitare, per esempio, che venga proposta la telemedicina nel caso di un paziente per cui l’intervento a distanza non è adeguato o che, al contrario, si eviti di ricorrere al servizio anche se il teleconsulto potrebbe migliorare - insieme alle cure in presenza - la salute del paziente. Il professionista sanitario è, dunque, responsabile di questa scelta che è importante compiere con cura, ascoltando e anticipando le esigenze del paziente. “Il fondamento della responsabilità, quindi, non sarebbe rinvenibile nelle modalità di erogazione della prestazione sanitaria, ma nella scelta stessa di ricorrere alla telemedicina.” (fonte: I nuovi scenari di responsabilità del medico nella telemedicina. Avv. Gaspare Castelli. Studio Legale Stefanelli&Stefanelli)

GDPR e rispetto della privacy

Un secondo scenario molto delicato riguarda l'acquisizione del consenso informato. Quest’ultimo deve avere gli stessi requisiti previsti per le prestazioni mediche in presenza, integrati con gli eventuali ulteriori rischi connessi alla modalità di erogazione del servizio. 

 

Quali sono le informazioni ulteriori che devono essere aggiunte?

Le Indicazioni Nazionali per l'erogazione del servizio di telemedicina del Ministero della Salute pubblicate il 17 dicembre 2020, sul tema, evidenziano tre punti indispensabili:

  1. l’intervento tenuto in via telematica si potrebbe interrompere a causa di blackout, blocchi di sistema o instabilità della linea internet;
  2. i dati del paziente potrebbero essere esposti a ulteriori e diversi rischi di riservatezza;
  3. in caso di rifiuto della prestazione in telemedicina, il paziente potrebbe correre dei rischi a causa dell’attesa dei tempi di programmazione per una visita in presenza.

 

Non meno cruciale è l’attenzione alla conformità con la normativa che tutela quelli che erano definiti “dati sensibili”. Ogni servizio erogato in telemedicina dev’essere GDPR compliant e, di conseguenza, anche gli strumenti che vengono impiegati devono essere coerenti con quanto previsto dalla norma

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La visita in telemedicina deve garantire tempi e attenzione, come quella in presenza

Un terzo scenario che potrebbe rappresentare un rischio quando si passa dall’erogazione tradizionale alla telemedicina riguarda proprio il modo in cui si svolge la visita e il consulto.

Il paziente, in questo caso, non potrebbe contestare la scelta di effettuare una televisita o un telemonitoraggio (come nel primo scenario), ma proprio il modo in cui si è svolta la prestazione.

Per prevenire questa fattispecie il suggerimento è di fare riferimento a quanto previsto dalle Indicazioni del Ministero della salute che prevede due condizioni:

  • che al paziente possa essere garantito anche di essere visitato per un tempo congruo al suo quadro clinico;
  • che si eviti la telemedicina quando sussiste l’impossibilità tecnica del paziente di fornire in tempo reale tutti dati clinici, i referti, le immagini e le informazioni audio-video per effettuare la stessa. In questo caso, il Ministero stabilisce che si debba riprogrammare subito la prestazione in presenza.

E se lo strumento non funziona?

Il quarto scenario di rischio, che differenzia la responsabilità sanitaria in telemedicina da quella tradizionale, riguarda gli strumenti che vengono impiegati. In questo caso, si parla di concorso di responsabilità tra medico e produttore.

Se il cattivo esito della prestazione è dovuto all’inadeguatezza oppure al malfunzionamento dei macchinari e dei servizi telematici, una parte della responsabilità potrà essere condivisa tra il medico e i fornitori degli apparati tecnologici. Il primo perché avrebbe potuto conoscere il problema o le limitazioni degli strumenti a disposizione; i secondi perché materialmente produttori degli strumenti.

Scegliere gli strumenti più adeguati per erogare servizi di telemedicina è di grande importanza. In questo scenario, la prevenzione risiede nella scelta di provider affidabili, che conoscono il settore sanitario e offrono l’assistenza su misura di cui il centro medico o il poliambulatorio potrebbe avere bisogno.

La scelta del fornitore è di cruciale importanza anche perché deve assicurare non soltanto tutti i servizi di cui la struttura ha bisogno, ma anche il rispetto della normativa nell’ambito della privacy e un elevato livello di affidabilità.